Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è istituito un programma di ospedalizzazione domiciliare oncologica per pazienti affetti da cancro in fase terminale, con prognosi di vita eguale o inferiore a tre mesi.
      2. Le regioni provvedono all'organizzazione e al funzionamento di appositi servizi per il trattamento gratuito di pazienti colpiti da neoplasie in fase terminale.